Nuova legge elettorale, cosa cambia per chi vota con lo Stabilicum
Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale dopo l’approvazione definitiva della Camera. Il nuovo sistema supera l’impianto misto del Rosatellum, introduce le preferenze per i candidati non capilista e prevede un premio se la stessa lista o coalizione supera il 42% in entrambe le Camere. Il prossimo passaggio è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dalla quale dipenderà l’effettiva entrata in vigore secondo i termini previsti.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale. Il provvedimento, approvato definitivamente dalla Camera l’8 ottobre, ha quindi superato anche il passaggio della promulgazione. Il prossimo adempimento è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; l’entrata in vigore decorrerà secondo il termine stabilito dalla legge a partire dalla pubblicazione.
Deve essere raggiunta dalla stessa lista o coalizione sia alla Camera sia al Senato.
L’elettore può indicare fino a tre candidati della lista votata, escluso il capolista.
Il meccanismo premiale riguarda 70 deputati e 35 senatori, entro i limiti fissati dalla legge.
Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale
Il passaggio istituzionale atteso dopo il voto definitivo del Parlamento si è completato il 9 ottobre 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata definitivamente dalla Camera il giorno precedente.
Il provvedimento porta il titolo di “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” e disciplina le regole con cui saranno rinnovati i due rami del Parlamento.
Cosa significa la promulgazione: il testo approvato dal Parlamento è stato formalmente promulgato dal Capo dello Stato. Non significa però che le nuove regole siano entrate in vigore nello stesso istante: deve seguire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Questo aggiornamento modifica quindi il quadro rispetto alle ore immediatamente successive all’approvazione della Camera, quando la promulgazione era ancora un passaggio da completare.
Come si vota con lo Stabilicum
Il cambiamento più visibile per l’elettore riguarda la scelta dei candidati. Accanto al voto alla lista è possibile esprimere fino a tre preferenze tra i candidati presenti nel collegio plurinominale.
Le preferenze devono riguardare esclusivamente candidati della lista scelta. Il capolista è bloccato e quindi non può ricevere preferenze: la sua posizione viene stabilita preventivamente dalla forza politica.
In pratica: il primo candidato della lista resta predeterminato, mentre l’elettore può incidere sulla scelta degli altri eletti indicando fino a tre nomi.
Quando vengono espresse più preferenze devono inoltre essere rispettate le regole previste per l’equilibrio di genere. Non è ammesso il voto di preferenza per candidati appartenenti a liste diverse.
Stabilicum e Rosatellum: cosa cambia davvero
Il Rosatellum combina due criteri differenti: una quota di parlamentari viene eletta nei collegi uninominali con metodo maggioritario e la parte restante attraverso il proporzionale.
La nuova disciplina sposta invece il sistema verso un riparto prevalentemente proporzionale, accompagnato dalla possibilità di attribuire un premio di governabilità quando vengono raggiunte condizioni precise.
| Regola | Rosatellum | Nuova legge elettorale |
|---|---|---|
| Sistema | Misto maggioritario-proporzionale | Prevalentemente proporzionale con eventuale premio |
| Collegi uninominali | Previsti | Superati nell’impianto ordinario |
| Preferenze | Non previste nelle liste plurinominali | Fino a tre |
| Capolista | Candidature predeterminate | Capolista bloccato |
| Premio di governabilità | Non previsto | 70 deputati + 35 senatori |
| Soglia per il premio | Non prevista | 42% in entrambe le Camere |
| Ballottaggio | No | No |
| Soglia singole liste | 3% | 3% |
| Soglia coalizioni | 10% | 10% |
La conseguenza principale è che il risultato nei collegi uninominali non determina più l’elezione diretta di una quota ordinaria di parlamentari. Acquista maggiore peso il voto alla lista e, per i candidati non capilista, la scelta espressa attraverso le preferenze.
Come funziona il premio di governabilità al 42%
Il premio non viene attribuito automaticamente alla forza politica che arriva prima. Il meccanismo richiede che siano soddisfatte contemporaneamente più condizioni.
La stessa lista o coalizione deve:
- ottenere il maggior numero di voti;
- risultare prima alla Camera;
- risultare prima al Senato;
- raggiungere almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere.
Quando tutte le condizioni sono rispettate, vengono attribuiti 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, nel rispetto dei limiti complessivi stabiliti dalla disciplina.
La percentuale del 42% serve esclusivamente a stabilire se può scattare il premio. È diversa dalle soglie del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni, che riguardano invece l’accesso al riparto dei seggi.
Se nessun soggetto politico soddisfa tutte le condizioni, non si va al ballottaggio: la distribuzione dei seggi avviene attraverso il sistema proporzionale.
Preferenze e capilista bloccati: chi decide gli eletti
Il nuovo sistema non affida interamente agli elettori l’ordine dei candidati. Una parte della selezione continua a dipendere dalle decisioni delle forze politiche.
Il capolista occupa una posizione predeterminata e non partecipa alla competizione delle preferenze. Per gli altri candidati, invece, il numero di preferenze ricevute incide sulla possibilità di ottenere uno dei seggi assegnati alla lista.
Decisione della lista
- scelta del capolista;
- composizione delle candidature;
- ordine iniziale della lista;
- rispetto delle regole sulle candidature.
Decisione dell’elettore
- scelta della lista;
- fino a tre preferenze;
- preferenze solo nella lista votata;
- rispetto delle regole di genere previste.
Il risultato è quindi un modello intermedio: il capolista resta sottratto alle preferenze, mentre per gli altri candidati aumenta il peso della scelta individuale dell’elettore.
Il candidato premier sarà indicato, ma non eletto direttamente
La legge prevede che le forze politiche indichino nel programma la persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio. Nel caso delle coalizioni l’indicazione deve essere condivisa.
Questo elemento non trasforma però il voto politico in una elezione diretta del Presidente del Consiglio.
Il procedimento costituzionale resta invariato: ai sensi dell’articolo 92 della Costituzione, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest’ultimo, i ministri.
Cosa cambia per gli elettori fuorisede
La riforma introduce anche una disciplina dedicata agli elettori temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
La previsione riguarda, in particolare, chi si trova fuori regione per motivi di studio o di lavoro e possiede i requisiti previsti dalla nuova disciplina.
È richiesta l’iscrizione in un apposito elenco comunale. Per la procedura ordinaria la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre per le consultazioni dell’anno successivo, mentre sono previste regole specifiche quando la condizione di fuorisede interviene successivamente.
Per chi è interessato: requisiti, termini e modalità operative dovranno essere verificati in occasione della singola consultazione sulla base delle indicazioni ufficiali degli uffici elettorali.
La riforma modifica anche la circoscrizione Estero
Il testo interviene anche sull’organizzazione della rappresentanza degli italiani residenti all’estero, modificando le ripartizioni territoriali e alcuni aspetti delle candidature.
Si tratta di una disciplina distinta dal sistema delle preferenze utilizzato sul territorio nazionale. I seggi della circoscrizione Estero restano inoltre separati nel calcolo di alcuni limiti previsti dal meccanismo premiale.
Quando entra in vigore la nuova legge elettorale
Alla sera del 9 ottobre 2026 la nuova legge elettorale ha completato due passaggi decisivi: l’approvazione definitiva del Parlamento e la promulgazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
La promulgazione, tuttavia, non coincide con l’entrata in vigore immediata delle nuove regole. Il passaggio successivo è la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Situazione aggiornata: la legge è stata promulgata, ma alla verifica effettuata nella serata del 9 ottobre non risulta ancora completato il successivo passaggio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Dopo la pubblicazione decorrerà il termine previsto per l’entrata in vigore. In via generale, l’articolo 73 della Costituzione stabilisce che le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso. Per conoscere la data esatta sarà quindi necessario fare riferimento al testo ufficialmente pubblicato.
Solo da quel momento le nuove disposizioni diventeranno operative secondo quanto previsto dalla legge.
Dall’approvazione all’entrata in vigore: i passaggi
| Passaggio | Stato al 9 ottobre 2026 |
|---|---|
| Approvazione definitiva della Camera | Completata l’8 ottobre 2026 |
| Promulgazione del Presidente della Repubblica | Completata il 9 ottobre 2026 |
| Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale | Passaggio successivo |
| Entrata in vigore | Dopo la pubblicazione, secondo il termine previsto dalla legge |
La distinzione è importante perché approvazione, promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore sono fasi diverse dello stesso procedimento legislativo.
Domande frequenti sulla nuova legge elettorale
Mattarella ha firmato la nuova legge elettorale?
Sì. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale il 9 ottobre 2026, dopo l’approvazione definitiva della Camera avvenuta il giorno precedente.
La nuova legge elettorale è già entrata in vigore?
Non ancora alla verifica effettuata nella serata del 9 ottobre. Dopo la promulgazione deve seguire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; da quella data decorrerà il termine previsto per l’entrata in vigore.
Quante preferenze si possono esprimere?
Fino a tre, per candidati appartenenti alla lista votata. Il capolista resta escluso dal voto di preferenza.
Il capolista può ricevere preferenze?
No. La posizione del capolista viene stabilita dalla lista prima del voto.
Basta prendere il 42% per ottenere il premio?
No. La stessa lista o coalizione deve anche risultare prima e raggiungere la soglia prevista sia alla Camera sia al Senato.
Quanti seggi assegna il premio?
Il meccanismo prevede 70 deputati e 35 senatori, nel rispetto dei limiti complessivi stabiliti dalla legge.
Se nessuno arriva al 42% si va al ballottaggio?
No. Non è previsto un secondo turno. In assenza delle condizioni per il premio, opera il riparto proporzionale.
Il Presidente del Consiglio viene eletto direttamente?
No. Le forze politiche indicano la persona proposta per la guida del Governo, ma resta invariato il procedimento costituzionale di nomina.
Fonti e documentazione
- RaiNews — Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale il 9 ottobre 2026
- Camera dei deputati — seduta e approvazione definitiva dell’8 ottobre 2026
- Camera dei deputati — documentazione relativa al testo approvato
- Senato della Repubblica — Costituzione italiana, articolo 92
- Gazzetta Ufficiale — verifica della pubblicazione e della data di entrata in vigore
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