E-bike, arrivano i bicivelox e multe fino a 15mila euro: chi rischia davvero
Diversi Comuni stanno rafforzando i controlli sulle biciclette elettriche modificate. I nuovi strumenti di verifica servono a individuare i mezzi che non rispettano più i requisiti previsti per la pedalata assistita. La soglia dei 15mila euro, però, non è una nuova multa automatica valida per qualsiasi e-bike irregolare.
È la potenza nominale continua massima prevista per una normale bicicletta a pedalata assistita.
Oltre questa velocità il motore deve cessare progressivamente di fornire assistenza.
Il motore può essere attivato a pedali fermi soltanto entro questa soglia.
Cosa sono i bicivelox e perché stanno aumentando i controlli
L’attenzione delle amministrazioni e delle forze dell’ordine si sta concentrando sui mezzi che, dopo modifiche elettroniche o meccaniche, sviluppano prestazioni incompatibili con quelle di una normale bicicletta a pedalata assistita.
Secondo quanto riferito da ANSA il 10 ottobre , diversi Comuni italiani si stanno dotando dei cosiddetti bicivelox.
Il nome può far pensare a un autovelox installato lungo la strada, ma il funzionamento descritto da FIAB e Assoutenti è diverso: la bicicletta viene collocata su una pedana dotata di rulli, attraverso la quale gli operatori possono verificarne potenza e comportamento alle diverse velocità.
Quando una e-bike resta una bicicletta secondo il Codice della strada
Il riferimento principale è l’ articolo 50 del Codice della strada . La norma considera velocipede anche la bicicletta a pedalata assistita dotata di un motore elettrico ausiliario con potenza nominale continua massima di 0,25 kW, cioè 250 W.
L’alimentazione del motore deve ridursi progressivamente e interrompersi quando il veicolo raggiunge i 25 km/h oppure prima, se il ciclista smette di pedalare.
È ammesso anche un comando capace di attivare il motore con i pedali fermi, purché in questa modalità la bicicletta non superi i 6 km/h.
Per i velocipedi adibiti al trasporto di merci la legge consente una potenza nominale continua massima di 0,5 kW, cioè 500 W, mantenendo gli altri requisiti previsti dalla disciplina dei velocipedi.
| Caratteristica | Requisito del velocipede | Cosa verificare |
|---|---|---|
| Potenza motore | 250 W nominali continui | 500 W solo per velocipedi destinati al trasporto merci |
| Assistenza elettrica | Deve interrompersi a 25 km/h | Non deve continuare a spingere oltre la soglia |
| Pedalata | Il motore è ausiliario alla pedalata | L’assistenza cessa se il ciclista smette di pedalare |
| Comando a pedali fermi | Consentito fino a 6 km/h | Una propulsione autonoma più veloce può far perdere i requisiti della bicicletta |
Superare i 25 km/h non significa automaticamente essere fuori legge
È uno dei punti più facilmente fraintesi. I 25 km/h non rappresentano la velocità massima assoluta della bicicletta.
Un ciclista può superare quella soglia usando la propria forza, sfruttando una discesa o per effetto dell’inerzia. La condizione prevista dalla legge è che oltre i 25 km/h il motore elettrico non continui a fornire assistenza.
Una e-bike che segna 30 km/h sul tachimetro non è quindi necessariamente irregolare. Diventa rilevante verificare se il motore stia ancora contribuendo alla propulsione oltre il limite previsto.
Quando una bici elettrica può essere considerata un ciclomotore
Il comma 2-bis dell’articolo 50 stabilisce che una bicicletta a pedalata assistita che non risponde a una o più delle caratteristiche indicate dalla norma viene considerata un ciclomotore ai fini dell’articolo 97.
Questo passaggio è centrale perché cambia il regime giuridico del mezzo. Non si tratta più soltanto di stabilire se una bici sia stata modificata: occorre verificare quali obblighi derivino dalla sua nuova classificazione.
L’ articolo 97 del Codice della strada prevede per i ciclomotori certificato di circolazione e targa. FIAB e Assoutenti, nella ricostruzione riportata da ANSA, richiamano inoltre gli obblighi di assicurazione e casco previsti per questa categoria di veicoli.
Perché si parla di multe fino a 15mila euro
Il dato più appariscente riguarda le sanzioni. Secondo FIAB e Assoutenti, nei casi più gravi le contestazioni possono complessivamente arrivare da circa 5mila fino a 15mila euro, oltre alle conseguenze sul mezzo.
Questa cifra, però, non corrisponde a una nuova multa unica introdotta il 10 ottobre e non si applica automaticamente a qualsiasi difformità tecnica.
Il Codice della strada prevede infatti specifiche sanzioni per chi modifica le biciclette a pedalata assistita aumentando potenza o velocità oltre i limiti consentiti e per chi fabbrica, produce, commercializza o vende mezzi non conformi.
Se la bicicletta viene inoltre qualificata come ciclomotore, possono essere contestate altre violazioni legate agli obblighi richiesti per quella categoria. È il possibile cumulo delle contestazioni a spiegare gli importi molto elevati richiamati dalle associazioni.
Non è stata introdotta una multa generalizzata per chi possiede una normale e-bike conforme. La notizia riguarda il rafforzamento dei controlli sui mezzi modificati e già incompatibili con i requisiti previsti dal Codice della strada.
Il dato delle “8 e-bike su 10” va letto con cautela
ANSA riporta, sulla base delle indicazioni di Assoutenti e FIAB, che in alcune città italiane otto e-bike su dieci tra quelle sottoposte a verifica sarebbero risultate irregolari nell’ultimo anno.
Il dato non significa che l’80% delle biciclette elettriche circolanti in Italia sia fuori legge. Si riferisce ai mezzi effettivamente selezionati e controllati in determinate realtà urbane e non costituisce un campione rappresentativo dell’intero parco nazionale.
La distinzione è essenziale per non trasformare una statistica relativa ai controlli in una stima generale sulla diffusione delle e-bike irregolari.
Cosa controllare sulla propria e-bike
Per chi utilizza una bicicletta elettrica conforme non cambia la disciplina di base. I dubbi riguardano soprattutto mezzi modificati dopo l’acquisto o prodotti con caratteristiche non compatibili con quelle previste per i velocipedi.
- Verificare la potenza nominale continua indicata dal costruttore.
- Controllare che l’assistenza elettrica termini a 25 km/h.
- Accertarsi che eventuali modifiche software non abbiano sbloccato la velocità di assistenza.
- Verificare che il motore non spinga autonomamente oltre 6 km/h quando non si pedala.
- Prestare attenzione a kit aftermarket che modificano potenza o funzionamento originario.
- In caso di dubbi tecnici, confrontare le caratteristiche del mezzo con la documentazione del produttore.
Domande e risposte su e-bike, bicivelox e sanzioni
Una e-bike può superare i 25 km/h?
Sì. Può superarli grazie alla pedalata, alla discesa o all’inerzia. Ciò che deve interrompersi a 25 km/h è l’assistenza del motore elettrico.
Che cosa controlla un bicivelox?
Secondo la descrizione fornita da FIAB e Assoutenti, la bicicletta viene collocata su una pedana con rulli che permette agli operatori di verificare potenza e comportamento del mezzo.
Una e-bike può funzionare senza pedalare?
Il Codice consente un comando che attivi il motore a pedali fermi, ma in questa modalità la velocità non può superare i 6 km/h.
Tutte le e-bike irregolari rischiano 15mila euro?
No. La cifra riportata dalle associazioni riguarda i casi più gravi in cui possono sommarsi diverse violazioni. Non è una sanzione automatica per ogni difformità.
Cosa succede se l’assistenza continua oltre 25 km/h?
Il mezzo non rispetta più uno dei requisiti fondamentali previsti dall’articolo 50 per le biciclette a pedalata assistita e può quindi essere considerato un ciclomotore.
Una bici modificata può richiedere targa e assicurazione?
Se, per caratteristiche e funzionamento, viene riclassificata come ciclomotore, entrano in gioco gli obblighi previsti per quella categoria, inclusi quelli richiamati dalle norme sulla circolazione dei veicoli a motore.
Fonti verificate
Controlli più severi, ma le regole di base non cambiano
La stretta riguarda soprattutto le biciclette elettriche modificate oltre i parametri consentiti. Per una e-bike conforme restano centrali potenza del motore, funzionamento dell’assistenza e rispetto delle caratteristiche previste dall’articolo 50 del Codice della strada.
Articolo aggiornato al 10 ottobre 2026 sulla base del Codice della strada e delle informazioni pubblicate da ANSA su dati e dichiarazioni di FIAB e Assoutenti. Le sanzioni effettive dipendono dalle violazioni concretamente accertate e dalla classificazione del mezzo. Le immagini hanno funzione illustrativa.
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